Invia una segnalazione con la massima riservatezza

WHISTLEBLOWING POLICY

 

Modello di Organizzazione, gestione e controllo

 

 

 

D. LGS. N. 231 del 2001

D. LGS. N. 24 del 2023

 

 

PROCEDURA PER LE SEGNALAZIONI DI ILLECITI E IRREGOLARITÀ INTERNE (Whistleblowing)

 

1. SCOPO E FINALITA’ DELLA PROCEDURA

Scopo della presente procedura è definire contenuto, modalità di effettuazione e successiva gestione delle segnalazioni interne da parte dei soggetti descritti al § 4 di cui siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo della Società RAGGI Costruzioni e Restauri (in seguito anche “Società”), in attuazione del  DECRETO LEGISLATIVO  10 marzo 2023, n.24 (nel seguito “decreto”), che attua la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019.

Le disposizioni del decreto e della presente procedura non si applicano:

  1. alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
  2. alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell’allegato al decreto richiamato, ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nella parte II dell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur  non indicati nella parte II dell’allegato al presente decreto;
  3. alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea.

Resta ferma l’applicazione delle disposizioni nazionali o dell’Unione europea in materia di:

  1. informazioni classificate;
  2. segreto professionale forense e medico;
  3. segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali.

Resta altresì ferma l’applicazione delle disposizioni in materia di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali di cui all’articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Scopo della presente procedura è pertanto quello di rimuovere i fattori che possano ostacolare o disincentivare il ricorso alla segnalazione di un comportamento illecito, i dubbi e le incertezze circa l'iter da seguire, nonché i timori di ritorsioni e discriminazioni.

In tale prospettiva, l'obiettivo perseguito è quello di fornire alla persona segnalante (vedi § successivo relativo all’ambito di applicazione soggettivo), chiare indicazioni su oggetto, contenuto, modalità di trasmissione delle segnalazioni e le forme di tutela che vengono offerte nel nostro ordinamento giuridico.

AVVERTENZA

Occorre avvertire che in materia spesso si parla di whistleblower e whistleblowing.

Con l’espressione whistleblower si fa riferimento al soggetto che segnala agli organi preposti violazioni o irregolarità commesse ai danni dell’ente di appartenenza e/o dell’interesse pubblico.

La segnalazione (cd. whistleblowing) è un atto di manifestazione di senso civico, attraverso cui il whistleblower contribuisce all’emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l’ente di appartenenza e, di riflesso, per l’interesse pubblico collettivo.

2       Definizioni

Ai sensi dell’art. 2 del Decreto, si intendono per:

  • «violazioni»: comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’ente privato;
  • «informazioni sulle violazioni»: informazioni, compresi  i  fondati  sospetti,  riguardanti  violazioni  commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell’organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all’autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell’articolo 3, comma 1 o 2 del Decreto, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
  • «segnalazione» o «segnalare»: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni.

3       Ambito di applicazione oggettivo – Oggetto della segnalazione

In base al combinato disposto dell’art.3 comma 2, lettera b) e dell’art. 2, comma 1, lettera a), numero 2, 3, 4, 5 e 6, del Decreto, le disposizioni della presente procedura si applicano alle persone descritte nel successivo paragrafo che effettuano segnalazioni interne o esterne, divulgazioni pubbliche o denunce all’autorità giudiziaria o contabile delle informazioni sulle seguenti violazioni.

  • condotte  illecite  rilevanti  ai  sensi  del  decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei punti seguenti;
  • illeciti  che  rientrano  nell’ambito  di  applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nell’allegato al decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell’allegato al decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e  mercati  finanziari  e  prevenzione  del  riciclaggio  e  del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione  e  sicurezza  nucleare;  sicurezza  degli  alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita  privata  e  protezione  dei  dati  personali  e  sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari  dell’Unione  di  cui  all’articolo  325  del Trattato  sul funzionamento dell’Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea;
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di  cui  all’articolo  26,  paragrafo  2,  del  Trattato  sul  funzionamento dell’Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell’Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione nei settori indicati nei punti precedenti.

La scelta della Società tuttavia è quella di allargare il campo di applicazione delle condotte illecite, considerando tale limitazione difficilmente comprensibile rispetto al fine ultimo della tutela dell'integrità aziendale (si pensi ai casi di appropriazione indebita o di rivelazione di segreto industriale da parte di un manager).

Le segnalazioni pertanto potranno riguardare, in particolare, azioni od omissioni, commesse o tentate:

  1. circa presunte violazioni di norme di legge, di atti, regolamenti e procedure interne (statuto, deleghe ecc..)
  2. circa richieste o induzioni alla violazione di norme di legge, di atti, regolamenti e procedure interne (statuto, deleghe ecc..)
  3. suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale alla società
  4. suscettibili di arrecare un pregiudizio all’immagine della società

4       Ambito di applicazione soggettivo

Le disposizioni del decreto e della presente procedura si  applicano  alle  seguenti persone  che  segnalano informazioni sulle violazioni di cui sono venute a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo:

  1. dipendenti,   ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o dall’articolo 54  -bis   del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
  2. lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile e all’articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società;
  3. lavoratori o collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società, che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
  4. liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria  attività  presso  la Società:
  5. volontari e  tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società;
  6. azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto,  presso  la Società.

La tutela delle persone segnalanti di cui sopra si applica anche qualora la segnalazione avvenga nei seguenti casi:

  1. quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
  2. durante il periodo di prova;
  3. successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso

Fermo quanto previsto nell’articolo 17, commi 2 e 3 del Decreto, le misure di protezione (vedi infra), si applicano anche:

  1. ai facilitatori (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata);
  2. alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
  3. ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
  4. agli enti di proprietà (in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi) della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

5       Canale di segnalazione interna

La Società si è dotata di un sistema di segnalazione che permette di ricevere le segnalazioni e di dialogare con i segnalanti, anche in modo anonimo: si tratta di una piattaforma informatica “Legality Whistleblowing” sviluppata e commercializzata da DigitalPA srl (fornitore specializzato del settore) che permette di inviare segnalazioni di illeciti di cui si è venuti a conoscenza in maniera sicura e confidenziale.

L’invio delle segnalazioni attraverso la piattaforma può avvenire in forma scritta o tramite messaggistica vocale, con o senza registrazione.

Tale canale garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa  documentazione.

La Piattaforma è accessibile dal sito web istituzionale https://raggi.raggigroup.com/it/ direttamente dalla home page

6       Contenuto della segnalazione

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

A tal fine, la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

  1. una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
  2. se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
  3. se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l’attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
  4. l’indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
  5. l’indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
  6. ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

7       Le segnalazioni anonime

Le segnalazioni da cui non è possibile ricavare l’identità del segnalante sono considerate anonime.

Le segnalazioni effettuate in forma anonima possono essere prese in considerazione solo se adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari ovvero con tutti gli elementi informativi utili per verificarle. Il segnalante, anche se in prima istanza non ha fornito la propria identità, potrà farlo in un secondo momento, ai fini di acquisire l’eventuale tutela legale

In ogni caso, il segnalante o il denunciante anonimo, successivamente identificato, che ha comunicato ad ANAC di aver subito ritorsioni può beneficiare della tutela che il decreto garantisce a fronte di misure ritorsive (Vedi § 16).

La Società è quindi,  tenuta a  registrare  le  segnalazioni  anonime  ricevute  e  conservare  la  relativa documentazione non oltre cinque anni decorrenti dalla data di ricezione di tali segnalazioni, rendendo così possibile rintracciarle, nel caso in cui il segnalante, o chi abbia sporto denuncia, comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione o denuncia anonima.

8       Modalità di gestione delle segnalazioni

La gestione della Piattaforma è affidata al Responsabile HR

Il gestore delle Piattaforma, per ogni segnalazione ricevuta:

  1. rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento  della  segnalazione  entro  sette giorni  dalla  data di ricezione;
  2. mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest’ultima, se necessario, integrazioni;
  3. dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
  4. fornisce  riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento di cui al punto “a)” o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
  5. mette  a  disposizione  informazioni  chiare  sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazione esterne. Le suddette informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili alle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto giuridico in una delle forme di cui al § 3. Tali informazioni sono altresì pubblicate sul sito web istituzionale.

9       Verifica della fondatezza della segnalazione

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione, sono affidate al gestore delle Piattaforma, il quale agirà nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

Il gestore delle Piattaforma può avvalersi del supporto e della collaborazione delle competenti strutture aziendali e, all'occorrenza di organi di controllo esterni (tra cui Guardia di Finanza, Direzione Provinciale del Lavoro, Comando Vigili Urbani, Agenzia delle Entrate ecc….).

Tutte le segnalazioni con rilevanza 231 devono essere immediatamente comunicate all’’Organismo di Vigilanza (in caso di organismo collegiale è sufficiente notificarle al presidente).

Qualora, all'esito della verifica, la segnalazione risulti fondata ed, in relazione alla natura della violazione, il gestore delle Piattaforma provvederà a:

a) comunicare l'esito dell'accertamento all’organo interno competente, ovvero all’Amministratore Unico, affinché provveda all'adozione dei provvedimenti gestionali di competenza, incluso, sussistendone i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare;

b) adottare gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni che, nel caso concreto, si rendano necessari a tutela della Società.

In particolare, un corretto seguito implica, in primo luogo, nel rispetto di tempistiche ragionevoli e della riservatezza dei dati,  una valutazione sulla sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione per valutarne l’ammissibilità e poter quindi accordare al segnalante le tutele previste. Per la valutazione dei suddetti  requisiti, il gestore delle Piattaforma può  utilizzare  come  criteri  ad esempio:

  • manifesta infondatezza per l’assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
  • accertato  contenuto  generico  della  segnalazione  di  illecito  tale  da  non  consentire  la comprensione  dei  fatti  ovvero  segnalazione  di  illeciti  corredata  da  documentazione  non appropriata o inconferente.

Ove  quanto  segnalato  non  sia  adeguatamente  circostanziato, il gestore delle Piattaforma può  chiedere  elementi integrativi al segnalante tramite il canale a ciò dedicato, o anche di persona, ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto.

Una volta valutata l’ammissibilità della segnalazione, come di whistleblowing, il gestore delle Piattaforma avvia l’istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate per valutare la sussistenza degli stessi.

All’esito dell’istruttoria, fornisce un riscontro alla segnalazione, dando conto delle misure previste o adottate o da adottare per dare seguito alla segnalazione e dei motivi della scelta effettuata . Tale riscontro è fondamentale per aumentare la fiducia nell’efficacia di tutto il sistema di protezione del whistleblower e ridurre il rischio di segnalazioni inutili.

10     Obbligo di riservatezza

Le  segnalazioni  non  possono  essere  utilizzate  oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L’identità  della  persona  segnalante  e  qualsiasi  altra informazione  da  cui  può  evincersi,  direttamente  o  indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni,  espressamente  autorizzate  a  trattare  tali  dati ai sensi delle norme in materia di protezione dei dati personali.

Nell’ambito del procedimento penale, l’identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall’articolo 329 del codice di procedura penale.

Nell’ambito  del  procedimento  dinanzi  alla  Corte  dei conti, l’identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell’ambito  del  procedimento  disciplinare,  l’identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

È dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati,  nella  ipotesi  di  cui  sopra, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

La Società tutela l’identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella  segnalazione  fino  alla  conclusione  dei  procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

Fermo restando quanto sopra, nelle procedure di segnalazione, la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare  attraverso  l’acquisizione  di  osservazioni  scritte  e documenti.

11     Trattamento dei dati personali

Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le autorità competenti, previsto dalla presente procedura, deve essere effettuato in conformità alle norme in materia di protezione dei dati personali. La  comunicazione  di  dati  personali  da  parte  delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell’Unione europea è effettuata in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto  previsto  dall’articolo  2-undecies    del  decreto  legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

I  trattamenti  di  dati  personali  relativi  al  ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati dalla Società, in  qualità  di  titolare del trattamento, fornendo  idonee  informazioni  alle  persone  segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del  regolamento  (UE)  2016/679  o  dell’articolo 11 del citato decreto legislativo n. 51 del 2018, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

12     Conservazione della documentazione

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale  della  procedura  di  segnalazione,  nel  rispetto  degli obblighi di riservatezza di cui sopra.

13     Forme di tutela del segnalante - Condizioni

Le misure di protezione previste dal Decreto e descritte nei paragrafi seguenti si applicano al segnalante quando ricorrono le seguenti condizioni: 

  1. al  momento  della  segnalazione,  la  persona  segnalante  o  denunciante  aveva  fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell’ambito oggettivo di cui al § 3;
  2. la segnalazione è stata effettuata sulla base di quanto previsto nei paragrafi precedenti.

Salvo quanto previsto dall’articolo 20 del decreto, quando è accertata,  anche  con  sentenza  di  primo  grado,  la  responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al presente capo non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

Le misure di protezione si  applicano anche nei casi di segnalazione anonima, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni.

14     Divieto di ritorsione

Gli enti o le persone segnalanti non possono subire alcuna ritorsione.

Il Decreto definisce «ritorsione»:  qualsiasi  comportamento,  atto  od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e  che  provoca  o  può  provocare  alla  persona  segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Nell’ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l’accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi del presente paragrafo nei confronti delle persone segnalanti, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione. L’onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione è a carico di colui che li ha posti in essere.

In caso di domanda risarcitoria presentata all’autorità giudiziaria dalle persone segnalanti, se tali persone dimostrano di aver effettuato, ai sensi del Decreto e della presente procedura, una segnalazione e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione.

Di seguito sono indicate talune fattispecie che costituiscono ritorsioni: 

  1. il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
  2. la retrocessione di grado o la mancata promozione;
  3. il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell’orario di lavoro;
  4. la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell’accesso alla stessa;
  5. le note di merito negative o le referenze negative;
  6. l’adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
  7. la   coercizione,   l’intimidazione,   le   molestie   o l’ostracismo;
  8. la  discriminazione  o  comunque  il  trattamento sfavorevole;
  9. la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine  in  un  contratto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
  10. il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
  11. i  danni,  anche  alla  reputazione  della  persona,  in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
  12. l’inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l’impossibilità per la persona di trovare un’occupazione nel settore o nell’industria in futuro;
  13. la conclusione anticipata o l’annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
  14. l’annullamento di una licenza o di un permesso;
  15. la  richiesta  di  sottoposizione  ad  accertamenti  psichiatrici o medici.

15     Protezione dalle ritorsioni

Gli enti e le persone segnalanti possono comunicare all’ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito.

Gli atti ritorsivi sono nulli.

Le persone segnalanti che siano state licenziate a causa della segnalazione  hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro, ai sensi dell’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 o dell’articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.

L’autorità giudiziaria adita adotta tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l’ordine di  cessazione  della  condotta  ritorsiva posta  in  essere  e la dichiarazione di nullità degli atti adottati.

16     Limitazioni di responsabilità

Non è punibile l’ente o la persona segnalante che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall’obbligo di segreto, diverso da quello di cui all’articolo 1, comma 3 del decreto, o relative alla tutela del diritto d’autore o alla  protezione  dei  dati  personali  ovvero  riveli  o  diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della  persona  coinvolta  o  denunciata,  quando,  al  momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per  ritenere  che  la  rivelazione  o  diffusione  delle  stesse informazioni  fosse  necessaria  per  svelare  la  violazione e  la  segnalazione,  la  divulgazione  pubblica  o  la  denuncia all’autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata ai sensi dell’articolo 16 del decreto.

Quando  ricorrono  le  ipotesi  di  cui  sopra,  è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

Salvo che il fatto costituisca reato, l’ente o la persona segnalante non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l’acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l’accesso alle stesse.

In  ogni  caso,  la  responsabilità  penale  e  ogni  altra responsabilità,  anche  di  natura  civile  o  amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

17     Rinunce e transazioni

Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal decreto non sono valide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all’articolo 2113, quarto comma, del codice civile.

18     Formazione delle risorse e diffusione della procedura

Ai fini dell’efficacia della presente procedura, è obiettivo della Società garantire una corretta conoscenza, delle regole in essa contenute.

• La comunicazione iniziale

L’adozione della presente procedura ed ogni modifica sostanziale alla stessa è comunicata tempestivamente a tutti i dipendenti assunti e alle altre categorie di soggetti previste dal decreto (es. tirocinanti, coloro che svolgono o prestano la propria attività lavorativa presso la Società), attraverso appositi momenti formativi.

• La formazione

L’attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza del decreto e della presente procedura viene calendarizzata a cadenza periodica.

• La diffusione della procedura

Ai fini del coinvolgimento delle terze parti interessate (segnalanti esterni) la procedura ed i relativi canali di segnalazione, sono pubblicizzati e resi noti attraverso la pubblicazione della stessa nella sezione relativa del sito web istituzionale.